Serie C/C: Giudice sportivo, fermati quattro calciatori pugliesi
🟥 CALCIATORI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
NOVELLA MATTIA (MONOPOLI) per avere, subito dopo il triplice fischio, tenuto una condotta antisportiva nei confronti del calciatore avversario NOBILE spingendolo in modo violento e reciproco con le mani e con le braccia; i calciatori venivano separati grazie all’intervento dei rispettivi compagni.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e considerato che non si sono verificate conseguenze dannose a carico dell’avversario.
NOBILE TOMMASO EMMANUELE (VIRTUS FRANCAVILLA) per avere, subito dopo il triplice fischio, tenuto una condotta antisportiva nei confronti del calciatore avversario NOVELLA spingendolo in modo violento e reciproco con le mani e con le braccia; i calciatori venivano separati grazie all’intervento dei rispettivi compagni. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e considerato che non si sono verificate conseguenze dannose a carico dell’avversario.
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (II INFR)
GARATTONI ALESSANDRO (FOGGIA)
PREZIOSO MARIO FRANCESCO (VIRTUS FRANCAVILLA)
🟥 COLLABORATORI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 4 GIUGNO 2022
NAPPI ANIELLO (AVELLINO) per avere, quale addetto ai servizi della Società Avellino in qualità di raccattapalle, tenuto un comportamento non corretto e offensivo e oltraggioso nei confronti dei tesserati della Società avversaria, in quanto:
1- nel corso del secondo tempo, in particolare al 20°minuto circa, ritardava la ripresa del gioco non consegnando il pallone;
2- nella parte finale della gara, rivolgeva gesti ed espressioni offensive nei confronti dei componenti della panchina della Squadra avversaria;
3 al 94°minuto circa della gara rivolgeva espressioni offensive nei confronti di un calciatore avversario.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 2, comma 2, 4 e 13. comma 2, C.G.S (r. proc. fed.).