Serie C/C: Giudice sportivo, ammenda per il Foggia

🟥 AMMENDE SOCIETÀ

3000 euro al FOGGIA per avere i suoi sostenitori intonato cori oltraggiosi e comportanti offesa, denigrazione e insulto per motivi di origine territoriale nei confronti dei tifosi della Squadra avversaria: 1 – al 20°minuto del secondo tempo quelli occupanti il settore denominato “distinti nord”, nella consistenza di circa 700 persone, per circa due minuti; 2 – al 25°minuto del secondo tempo quelli occupanti il settore denominato “curva sud”, nella consistenza di circa 2000 persone, per circa un minuto; 3 – al termine della gara quelli occupanti il settore denominato “distinti nord”, nella consistenza di circa 700 persone, ripetuti per due volte; 4 – al termine della gara, durante le operazioni di deflusso, quelli occupanti il settore denominato “distinti nord”, nella consistenza di circa 700 persone, ripetuti per tre volte. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti (r. proc. fed.).

1500 euro alla TURRIS per avere i suoi sostenitori, presenti nel settore denominato “curva nord settore ospiti”, intonato, al 7°minuto del secondo tempo, per due minuti circa, cori offensivi e insultanti nei confronti dei tifosi avversari che, in applicazione dei principi enunciati dalla CGF a Sezioni Unite nella decisione pubblicata nel CU 179/CGF (2013/2014), emanata su ricorso del Frosinone Calcio, devono essere qualificati quali insulti beceri e di pessimo gusto, ma non idonei a porre in essere un comportamento discriminante. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S, valutate le modalità complessive dei fatti e considerato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta (r. proc. fed.).

🟥 CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

BUGLIO DAVIDE (MONTEROSI TUSCIA) per avere, al 48°minuto del secondo tempo, tenuto un comportamento offensivo nei confronti di un tesserato della squadra avversaria, in quanto si alzava dalla panchina senza autorizzazione e pronunciava al suo indirizzo frasi offensive accompagnate da gesti provocatori. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.

🟥 DIRIGENTI ESPULSI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 16 MAGGIO 2022

GRECO VINCENZO (PICERNO) per avere, al 15°minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’arbitro, in quanto protestava nei confronti di una sua decisione pronunciando al suo indirizzo una frase irrispettosa. Alla notifica del provvedimento di espulsione reiterava tale comportamento pronunciando all’indirizzo dell’arbitro frasi irrispettose. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S, ritenuta la continuazione e valutate le modalità complessive della condotta (r. IV ufficiale).