Serie C: Giudice sportivo, ammende per Foggia e Fidelis Andria
AMMENDE SOCIETÀ
€ 2000 PALERMO A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti:
1 – prima dell’inizio della gara, alle ore 16:50, nell’aver lanciato un fumogeno nel recinto di gioco;
2 – alle ore 17:29, con le squadre a centro campo, nell’aver lanciato tre fumogeni sul terreno di gioco;
3 – al 41° minuto nell’aver lanciato due fumogeni sul terreno di gioco;
4 – al 48° minuto nell’aver lanciato un bicchiere pieno di liquido sul terreno di gioco;
5 – all’89°minuto nell’avere acceso un fumogeno di colore nero nel proprio settore.
B) per avere i suoi sostenitori utilizzato, nei minuti di recupero del primo tempo, strumenti che emanavano fischi simili al fischietto dell’arbitro , in modo tale: da indurre quest’ultimo ad avvisare i capitani delle Squadre del disturbo così arrecato allo svolgimento della gara e ad invitare il capitano del Palermo ad evitare il ripersi di tali condotte; e da rendere necessario un annuncio da parte dello speaker qualche minuto dopo l’inizio del secondo tempo.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S, valutate le modalità complessive dei fatti e considerato che non si sono verificate conseguenze dannose e che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta (r. proc. fed, r. c.c.).
€ 800 TRIESTINA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, prima dell’inizio della gara, tre fumogeni sul terreno di gioco, con le squadre schierate a centro campo.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S , valutate le modalità complessive dei fatti e considerato che non si sono verificate conseguenze dannose (r. c.c.).
€ M per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori presenti nel settore curva, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato all’interno del recinto di gioco un bengala al secondo minuto di gioco. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13 comma 2, 25 e 26 C.G.S, valutate le modalità complessive dei fatti e considerato che non si sono verificate conseguenze dannose (r. proc. fed, r. c.c.).
€ 500 FOGGIA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori presenti nella curva sud, integranti pericolo per l’incolumità pubblica , consistiti nell’aver lanciato, prima dell’inizio della gara, un fumogeno sul terreno di gioco, senza conseguenze. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13 , comma 2, 25 e 26 C.G.S, valutate le modalità complessive dei fatti e considerat o che non si sono verificate conseguenze dannose (r. proc. fed, r. c.c.).
€ 500 PESCARA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori presenti nel settore curva nord, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato all’interno del recinto di gioco, sulla pista di atletica, un fumogeno al 28°minuto del secondo tempo. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S, valutate le modalità complessive dei fatti e considerato che non si sono verificate conseguenze dannose (r. proc. fed, r. c.c.).
€ 500 FIDELIS ANDRIA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori presenti nel settore loro riservato, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato all’interno del recinto di gioco un bengala al primo minuto di gioco. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13 comma 2, 25 e 26 C.G.S, valutate le modalità complessive dei fatti e considerato che non si sono verificate conseguenze dannose e che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta (r. proc. fed., r. c.c.).
€ 300 TRENTO per avere i suoi sostenitori, presenti nel settore loro riservato, intonato cori oltraggiosi nei confronti dei calciatori avversari, al 6°minuto e 9°minuto del secondo tempo, ripetendoli durante il secondo tempo sino alla realizzazione della rete del pareggio. Ritenuta la continuazione, valutate le modalità complessive dei fatti e considerato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S. (r. c.c.).