Serie C/C: Giudice sportivo, fermati Antonazzo e Montervino
DIRIGENTI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 18 MARZO 2022 ED € 500 DI AMMENDA
MANFREDI RAFFAELE (ACR MESSINA) per avere, al 39°minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’arbitro, in quanto usciva intenzionalmente dall’area tecnica per dissentire nei suoi confronti. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a) C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti (panchina aggiuntiva).
SCALESE MANUEL (POTENZA) per avere, al 43°minuto del secondo tempo, tenuto un comportamento irriguardoso nei confronti della Squadra Arbitrale, pronunciando al loro indirizzo una frase irrispettosa.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a) C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti (r. IV. ufficiale, panchina aggiuntiva).
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 22 MARZO 2022 ED € 500 DI AMMENDA
ANTONAZZO ANGELO (VIRTUS FRANCAVILLA) per avere, dopo il termine della gara, tenuto un comportamento irriguardoso nei confronti dell’arbitro, in quanto entrava sul terreno di gioco e, avvicinandosi all’arbitro, protestava urlando contro una sua decisione arbitrale. Reiterava tale comportamento per tutta la durata del tragitto di uscita dal terreno di gioco e fino alla porta davanti agli spogliatoi. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a) C.G.S., ritenuta la continuazione e valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva).
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 18 MARZO 2022
GRECO VINCENZO (PICERNO) per aver, al 36° circa del primo tempo, tenuto una condotta ingiuriosa nei confronti dell’arbitro pronunciando al suo indirizzo due epiteti offensivi. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta (r.proc.fed.).
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE PER SETTE GIORNI ED € 500 DI AMMENDA
MONTERVINO FRANCESCO (TARANTO) per essere entrato ed essersi trattenuto nell’area spogliatoi mentre era inibito fino al 14 marzo 2022 come da decisione C.U. n 229/DIV del 1.03.2022. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 9, 13, comma 2, 19 e 36, comma 2, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (inibizione da scontarsi dopo il termine della sanzione in corso, r.proc.fed.).