Ecc: US Mola, accolto ricorso. Vittoria per 3-0 contro San Severo

GARE DEL 18/12/2022 

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO 

GARA DEL 18/12/2022 SAN SEVERO CALCIO 1922 – UNIONE SPORTIVA MOLA 

Il Giudice Sportivo;

esaminati gli atti ufficiali;

RITENUTO IN FATTO

La società ASD UNIONE SPORTIVA MOLA, con tempestivo ricorso preannunciato via PEC e ritualmente inviato alla società ASD SAN SEVERO CALCIO 1922, ha adito questo Giudice Sportivo Territoriale imputando alla società ASD SAN SEVERO CALCIO 1922 la posizione irregolare dei calciatori JOOF SAIKOU OMAR (21.11.97) e NDIAYE ALESSANDRO (9.3.2001), che a detta dell’istante sono stati impiegati dalla resistente durante l’incontro in oggetto sebbene svincolati o in ogni caso non tesserati alla data della gara. La ricorrente ha concluso chiedendo la vittoria della gara in proprio favore o in subordine la ripetizione della gara.

La resistente non ha fatto pervenire proprie deduzioni in merito.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Questo Giudice Sportivo Territoriale ritiene che il ricorso proposto dalla società ASD UNIONE SPORTIVA MOLA sia fondato e meritevole di accoglimento per le seguenti motivazioni.

La ricorrente afferma di aver rilevato l’irregolare posizione dei calciatori JOOF SAIKOU OMAR e NDIAYE ALESSANDRO impiegati dall’ASD SANSEVERO durante la gara in oggetto, in quanto i predetti calciatori sarebbero svincolati o non tesserati dalla resistente.

Orbene, dagli accertamenti compiuti da questo Giudice Sportivo Territoriale presso l’Ufficio Tesseramenti del CR Puglia è emerso che i due calciatori risultano tesserati in date e precisamente: NDIAYE ALESSANDRO nato il 9.3.2001 è stato tesserato in data 17.12.22, mentre JOOF SAIKOU OMAR nato il 21.11.97 è stato tesserato in data 19.12.22. Pertanto, il primo era in posizione regolare mentre il secondo risultava in posizione irregolare.

Per tali motivi, il Giudice Sportivo Territoriale visto ed applicato l’art. 10 commi 1 e 6 lettera a) del C.G.S. 

DELIBERA

– di dichiarare il calciatore JOOF SAIKOU OMAR nato il 21.11.97 in posizione irregolare con riferimento alla gara in oggetto;

– di accogliere il ricorso proposto dalla società ASD UNIONE SPORTIVA MOLA; 

per l’effetto

– di comminare a carico dell’ASD SAN SEVERO CALCIO 1922 la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0-3 in favore dell’ASD UNIONE SPORTIVA MOLA; 

– di non addebitare la tassa ricorso stante l’accoglimento del gravame.